Servizi Tari
In questa pagina trovi tutte le informazioni sui servizi TARI e i recapiti degli uffici a cui rivolgerti.
Ufficio Tari
Comune di Brembate
PIAZZA DON TODESCHINI, 2
24041 BREMBATE BG
Email: [email protected]
Pec: [email protected]
Telefono: 0354816030
Da Lunedì a Venerdì: 9:00-12:30
N.B. L'ufficio riceve SOLO su appuntamento chiamando il numero 035 4816030 dalle 9:00 alle 12:30.
Lista Servizi
La Tariffa è dovuta da coloro che possiedono, detengono o occupano locali e/o aree scoperte.
La dichiarazione DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 90 GIORNI dal verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli.
Entro il medesimo termine E' OBBLIGO dell’utente RITIRARE e porre in uso I CONTENITORI DOTATI DI CHIP Rfid impiegati per la quantificazione del conferimento del rifiuto urbano residuo ed il conferimento dei presidi igienici.
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Dichiarazione telematica attivazione TariLa Tariffa è dovuta da coloro che possiedono, detengono o occupano locali e/o aree scoperte.
La dichiarazione DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 90 GIORNI dal verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli.
Entro il medesimo termine E' OBBLIGO dell’utente RICONSEGNARE I CONTENITORI DOTATI DI CHIP Rfid impiegati per la quantificazione del conferimento del rifiuto urbano residuo ed il conferimento dei presidi igienici.
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Dichiarazione Telematica cessazione TariE' possibile richiedere un appuntamento chiamando il numero 035/4816030 dalle 9.00 alle 12.30.
E' garantita la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate Tari solo:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) agli utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro e sarà soggetto ad interessi (non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea).
La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
Entro il termine del 31 GENNAIO dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, il contribuente dovrà inviare via PEC la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti costituita da copia di tutti i formulari di identificazione, di cui al D.M. 01.04.1998, n. 145, debitamente compilati.
La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 GIUGNO di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER e deve essere allegata idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti.
Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.
ll procedimento per la determinazione della riduzione viene avviato su documentata istanza dell’utente, redatta su apposito modulo, da presentarsi entro e non oltre il giorno 31 del mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui la stessa si riferisce. All’istanza dovrà essere allegata copia di tutti i formulari di identificazione, di cui al D.M. 01.04.1998, n. 145, debitamente compilati in tutte le loro parti, relativi ai rifiuti urbani avviati a riciclaggio dall’utenza.
La documentazione deve essere presentata esclusivamente a mezzo di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati.
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Istanza telematica riduzione per avvio a ricicloViene riconosciuta una riduzione del 40% sulla quota fissa, sulla quota variabile 1 e sulla quota variabile 2 alle unità immobiliari che, a seguito del trasferimento della residenza da parte dell'occupante in RSA o Istituti Sanitari, non risultino locate o utilizzate a vario titolo.
Viene riconosciuta una riduzione del 35% sulla quota fissa e sulla quota variabile 1 Per le unità abitative occupate da soggetti che risiedano all’estero per più di 183 giorni nell’anno solare, a condizione che tale condizione valga per tutto il nucleo familiare.
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Al fine di optare per la ricezione in formato elettronico degli avvisi di pagamento occorre inviare un’istanza via e-mail all’indirizzo [email protected] con il relativo modulo e documento d'identità in allegato.
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Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.
La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune ENTRO IL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno Successivo.
Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati:
- il nominativo del soggetto incaricato;
- le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.
Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
La dichiarazione DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 90 GIORNI dal verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli.
Per i locali ad uso abitativo tenuti a disposizione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
La Tariffa è dovuta anche per i locali non utilizzati, purché predisposti all’uso. A tale fine si considerano predisposti all’uso i locali per i quali sia attivo anche uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas o dell’energia elettrica. Si assume come numero degli occupanti 1 persona.